



Il documento di trasporto deve essere inviato all'Amministrazione competente prima dell'effettuazione del trasporto e deve indicare:
Al modulo deve inoltre essere allegata la caratterizzazione analitica del materiale trasportato.
Il documento di trasporto è predisposto in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente (cioè colui che ha presentato il piano di utilizzo).
I soggetti devono conservare il documento di trasporto per 5 anni e tutta la documentazione deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Il documento di trasporto di cui all’allegato 6 del Decreto Ministeriale 10/08/2012, n. 161 è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 30/06/2009, alla scheda di trasporto prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21/11/2005, n. 286.
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