La trasformazione degli alimenti riguarda qualsiasi metodo impiegato per trasformare gli alimenti freschi in prodotti alimentari. Questo può implicare una o attività correlate ai seguenti processi: lavaggio, sminuzzatura, pastorizzazione, congelamento, fermentazione, imballaggio, ecc.
La trasformazione degli alimenti può prevedere anche l'aggiunta di componenti agli alimenti, ad esempio per estendere la durata di conservazione, o l'aggiunta di vitamine e minerali per migliorarne le qualità nutrizionali (fortificazione).
Per l’esercizio dell’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti sull'igiene dei prodotti alimentari stoccati, prodotti e venduti previsti dalla normativa vigente.
Approfondimenti
Se si vendono prodotti acquistati da terzi, quindi non fabbricati dall'artigiano, è necessario presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare possono vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. Questa attività deve, però, essere strumentale e accessoria. La vendita è consentita solo nei locali adiacenti a quelli di produzione, mentre la somministrazione è consentita solo con l'uso di arredi dell'azienda, stoviglie e posate “usa e getta”. Non deve dunque essere offerto nessun tipo di servizio o assistenza (Legge regionale 30/04/2009, n. 8).
In questo caso è necessario presentare anche comunicazione per consumo sul posto di alimenti prodotti dall'azienda artigiana.
A seguito della pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 11/12/2018, n. 11/982, i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'Allegato 1 non sono più tenuti a inviare apposita comunicazione relativa a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ma devono indicare direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività l'eventuale presenza o la messa in esercizio di attività rientranti nelle fattispecie di quelle elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.
Pertanto all'interno del modulo secondario "Scheda 5", sezione “emissioni in atmosfera”, andrà selezionata l’opzione “l'attività prevede emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti” e indicata la lettera "e)" nel caso l’attività esercitata ricada tra le seguenti:
- cucine
- esercizi di ristorazione collettiva
- mense
- rosticcerie e friggitorie.