Il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" disciplina lo svolgimento delle manifestazioni temporanee aperte al pubblico.
In origine, per organizzare qualsiasi tipo di manifestazione era necessaria una “licenza” (oggi chiamata “autorizzazione” secondo la Legge 07/08/1990, n. 241).
Successivamente, la norma è stata aggiornata introducendo la “SCIA” per eventi con massimo 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio.
In base alla normativa vigente, chi organizza una manifestazione temporanea deve quindi utilizzare uno dei seguenti regimi amministrativi:
- autorizzazione
- SCIA.
La Sentenza della Corte costituzionale 15/02/1970, n. 56 ha stabilito che l’art. 68 non si applica in particolare alle manifestazioni organizzate in forma non imprenditoriale (senza scopo di lucro).
Di conseguenza per le manifestazioni svolte in forma non imprenditoriale è sufficiente una comunicazione.
Approfondimenti
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